Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza: impatto sugli assetti organizzativi societari

graffio

In data 16 marzo 2019 sono entrate in vigore alcune norme del Decreto Legislativo n. 14/2019, c.d. Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (“CCII”) che hanno apportato importanti modifiche al codice civile, nonché comportato un rilevante impatto sulla corporate governance delle società italiane. Primo di una serie di legal focus in materia, il presente documento intende fornire una breve descrizione delle modifiche apportate al codice civile in merito agli assetti organizzativi societari, derivanti dall’introduzione del nuovo testo dell’articolo 2086 c.c..

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L’art. 375 del CCII, incidendo sull’art. 2086 c.c., introduce l’obbligo per le imprese di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, idoneo alla tempestiva rilevazione dei sintomi della crisi e di attivarsi senza indugio per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

Tale disposizione persegue la finalità di responsabilizzare maggiormente l’organo amministrativo, imponendo un obbligo di creare e mantenere, internamente all’azienda, indipendentemente dalla soglia dimensionale che la caratterizza, un’adeguata articolazione di ruoli e funzioni in grado di cogliere i primi segnali di una crisi prima che questa si manifesti e di attivarsi senza indugio al fine di preservare la continuità aziendale.

L’art. 377 del CCII estende espressamente il modello di cui all’art. 2086 c.c. e, quindi, il dovere dell’imprenditore di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, a tutti i tipi di società. A tal fine, vengono modificati i seguenti articoli:

–  l’art. 2257 c.c. relativo all’amministrazione delle società di persone;

–  gli artt. 2380-bis e 2409-novies c.c. relativi all’amministrazione delle società per azioni;

–  l’art. 2475 c.c. relativo all’amministrazione delle società a responsabilità limitata, disponendo, inoltre, l’espressa applicabilità a tale tipo societario della disciplina contemplata dall’art. 2381 c.c. in materia di deleghe di funzioni nel contesto delle società per azioni.

Con riferimento alle società a responsabilità limitata, ad una prima analisi, la nuova disciplina potrebbe apparire in conflitto con la possibilità di affidare ai soci taluni poteri di gestione della società, in quanto sembrerebbe configurare una gestione esclusiva in capo all’organo amministrativo. Al riguardo, è stato ritenuto che tale incompatibilità non sia ravvisabile in quanto i doveri di natura organizzativa, che gravano sull’organo amministrativo, si pongono su un piano differente rispetto all’effettivo compimento di atti gestionali che potrebbero continuare ad essere ripartiti tra gli amministratori e soci, in conformità alle singole disposizioni statutarie (Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 58/2019/I, Il Nuovo Articolo 2475 c.c. Prima lettura).