Accertamento fiscale per imposte dirette di un professionista sportivo

Assistenza legale nel contenzioso tributario relativo all’accertamento fiscale per imposte dirette notificato – per più periodi d’imposta – nei confronti di un professionista sportivo sul presupposto che fosse da considerarsi residente fiscalmente in Italia e che, pertanto, dovesse quivi dichiarare i redditi ovunque prodotti

2015 – 2016

Lo Studio ha assistito uno sportivo, professionalmente impegnato per alcuni anni in altro paese della Comunità Europea, ove si era trasferito. Lo Stato estero aveva riconosciuto che, in base alla propria normativa interna, il professionista era ivi fiscalmente residente e pertanto lo aveva assoggettato alla propria imposizione fiscale secondo la normativa applicabile al caso di specie. 

L’intervento dello Studio è stato mirato alla contestazione in fase amministrativa, in contradditorio con l’Agenzia delle Entrate, e giudiziale, dinanzi alle Commissioni Tributarie di merito di primo e secondo grado, degli avvisi di accertamento con i quali l’Amministrazione finanziaria ha ripreso a tassazione i redditi che il professionista sportivo aveva percepito all’estero, sul presupposto che fosse da considerarsi fiscalmente residente in Italia, in quanto qui aveva mantenuto l’iscrizione all’anagrafe dei residenti in Italia.

Nella predisposizione della difesa, lo Studio ha principalmente individuato quale fonte normativa applicabile, nel caso di specie, la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dai due Stati coinvolti, non essendo corretto il ricorso alla normativa interna. Da tali premesse è stata quindi sviluppata la corretta applicazione della normativa convenzionale con riguardo alla fattispecie concreta.