Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero dai nuovi residenti fiscali in Italia

graffio

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole di applicazione del nuovo regime dedicato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia

Marzo 2017

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 08/03/2017, sono state definite le modalità di esercizio dell’opzione per l’accesso al nuovo Regime fiscale di favore introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2017 destinato ad attrarre persone fisiche ad alto reddito che desiderano trasferire la propria residenza fiscale in Italia (il “Regime”).

In particolare, a partire dal periodo d’imposta 2017, il Regime concede la possibilità di escludere da tassazione in Italia qualsiasi reddito prodotto all’estero dal contribuente, a prescindere dall‘effettivo trasferimento finanziario nel territorio dello Stato dei predetti redditi. In altre parole, il Regime è applicabile anche qualora i redditi prodotti all’estero vengano trasferiti in Italia.

L’opzione per il nuovo Regime comporta inoltre: (i) la non applicazione delle imposte (i.e. IVIE e IVAFE) sui beni immobili e sui prodotti finanziari detenuti all’estero e (ii) l’esclusione dagli obblighi di monitoraggio fiscale (i.e. quadro RW).

In aggiunta, l’applicazione del Regime garantisce l’esenzione dall’imposta di successione e donazione per beni e diritti localizzati o detenuti all’estero.

Possono aderire al Regime le persone fisiche che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • Trasferimento della residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2, co. 2, d.P.R. n. 917/1986 (cd. «TUIR»).
  • Non residenza in Italia in almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presentazione di un’istanza di interpello non è obbligatoria ai fini dell’accertamento delle condizioni richieste per l’accesso al Regime. L’invio di un’istanza di interpello costituisce quindi una facoltà.

Il contribuente che abbia aderito al Regime deve versare un’imposta sostitutiva annuale, in misura fissa, pari a 100.000 euro. L’importo è ridotto a 25.000 euro per ciascuno dei familiari a cui il soggetto passivo può chiedere di estendere l’applicazione del Regime, qualora anch’essi siano in possesso dei requisiti per l’accesso al Regime.

L’opzione per il Regime rimane valida per 15 anni e può essere revocata dal contribuente in qualsiasi momento. In seguito alla revoca o alla decadenza dal Regime, non è ammesso il rinnovo dell’opzione