L’atto di segregazione in trust non sconta alcun prelievo proporzionale

La Cassazione stabilisce che non sono dovute imposte proporzionali sugli atti di dotazione del trust.

2019

Con la sentenza n. 16701 depositata il 21 giugno 2019, che segue le tre sentenze di contenuto analogo nn. 15453, 15455 e 15456 del 7 giugno 2019, la Cassazione chiarisce che l’atto di dotazione del trust – anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 2, comma 47 del D.l. 226/2006, che ha esteso l’imposta sulle successioni e donazioni ai vincoli di destinazione gratuiti – non è soggetto ad alcun prelievo indiretto, a prescindere dalle finalità del trust.

Ciò che ha rilievo, per la Cassazione, al fine di escludere ogni prelievo indiretto al momento della segregazione, è unicamente il fatto che, a mezzo del trust, non si realizza un trasferimento definitivo di beni e diritti al trustee, ma solo un trasferimento temporaneo e strumentale all’attribuzione finale dei beni e diritti al beneficiario.

Per questo motivo il trasferimento tassabile è quello futuro e definitivo verso il beneficiario, mentre l’atto di segregazione sconta solo l’imposta di registro in misura fissa (e anche le imposte ipocatastali fisse, in caso di segregazione di immobili).

Secondo la Cassazione, non ha nemmeno rilievo la distinzione tra trust, i cui atti di dotazione possano essere qualificati a titolo oneroso, e quelli a titolo gratuito o aventi natura liberale, né rileva la circostanza che il trust sia autodichiarato o che abbia finalità di garanzia, liquidatoria o successoria.