Recesso dal patto di non concorrenza non consentito
Il datore di lavoro non può recedere dal patto di non concorrenza.
Così ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza 23723/2021 depositata l’1.9.2021, analizzando una clausola di recesso unilaterale dal patto di non concorrenza stabilita a beneficio del datore di lavoro.
I principi di diritto indicati dalla Cassazione sono:
i) il recesso ad nutum dal patto di non concorrenza contrasta con le norme imperative;
ii) gli obblighi che derivano dal patto di non concorrenza divengono vincolanti e si cristallizzano al momento della sottoscrizione;
iii) per l’effetto, il lavoratore conserva il proprio diritto a ricevere la remunerazione dovuta a fronte delle limitazioni assunte con la sottoscrizione del patto di non concorrenza.
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Data di pubblicazione
15.09.21 -
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Cass. 23723/2021