Società estinte e rischi per il socio

graffio

Dal 13 dicembre 2014 le società estinte possono ricevere, per 5 anni dalla domanda di cancellazione dal Registro imprese, avvisi di accertamento e atti della riscossione per violazioni loro imputabili (art. 28 del D.lgs. 175/2014).

La ratio della norma è di agevolare i controlli consentendo al Fisco di notificare atti e inviti a comparire alla società estinta, senza bisogno di coinvolgere i soci.

Ciò non toglie che – per effetto della cancellazione della società – i soci siano comunque chiamati a rispondere delle obbligazioni tributarie della società estinta ai sensi e nei limiti dell’art. 2495 c.c.

Posto che la norma fiscale sembra diretta solo ad agevolare l’azione del Fisco, è dubbio che la società estinta mantenga anche la capacità giuridica e di essere parte, al fine di proporre ricorso avverso l’avviso di accertamento (con legittimazione processuale attribuita all’ultimo liquidatore).

In senso contrario è possibile ritenere che gli accertamenti notificati alle società estinte, nonostante la previsione dell’art. 28, debbano essere impugnati dai soci, quali successori ex art. 2495 c.c.

Allo stato attuale non esiste un orientamento univoco in giurisprudenza, pertanto occorre prestare attenzione a non esporsi a potenziali eccezioni di inammissibilità del ricorso.

Ne ha parlato Dario Augello nell’articolo “Società estinte: legittimazione processuale e rischi per il socio” su L’Accertamento.