Validità delle dichiarazioni integrative “a catena”

graffio

Lo Studio ha assistito un primario intermediario finanziario nel contenzioso tributario relativo alla rettifica di un credito d’imposta esposto in dichiarazione e compensato con altri versamenti diretti.

La peculiarità della questione consiste nel fatto che il credito d’imposta, riferito a versamenti indebiti effettuati dall’intermediario negli anni precedenti, era stato fatto emergere in dichiarazione mediante la presentazione di dichiarazioni integrative a favore “a catena” e veniva contestato dall’Agenzia mediante il controllo automatizzato.

Il Giudice tributario, con sentenza non ancora trascorsa in giudicato, ha accolto il ricorso stabilendo che il controllo automatizzato non può reputarsi uno strumento idoneo al recupero a tassazione di crediti d’imposta esposti in dichiarazione in presunta violazione dell’art. 2 comma 8-bis, del D.p.r. 322/1998, come modificato dal D.l. 193/2016. La pronuncia costituisce un precedente, in quanto afferma che, in linea di principio, l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta risultanti da dichiarazioni integrative a favore “a catena” non è formalmente illecito.